Art. 3.
(Autorità delegata).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare in via ordinaria l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 all'Autorità delegata, salvo il potere di direttiva e di esercizio diretto di tutte o di alcune di dette funzioni.

 

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      2. Non sono delegabili all'Autorità delegata le funzioni che la legge attribuisce in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, non sono delegabili i poteri in materia di segreto di Stato, nonché la definizione dei criteri di classificazione e la determinazione dei modi di accesso ai luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sullo svolgimento dell'attività di quest'ultima.
      4. I dirigenti preposti alle strutture del DIGIS di cui agli articoli 7 e 9 rispondono per l'esercizio delle loro funzioni direttamente all'Autorità delegata. Il dirigente preposto alla struttura per la tutela amministrativa della segretezza di cui all'articolo 8 risponde per l'esercizio delle sue funzioni direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.